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Ordinanza — n. 6496/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to meet specific argumentation requirements under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6496/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Macaj Emanuel inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning on responsibility and the lack of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and repetitive of previous rulings. Consequently, the appeal was rejected because the grounds lacked the necessary specificity and correlation with the contested decision required by law.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat reasons already discussed and rejected by the court of second instance, lacking specific correlation with the contested judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility of appeal specificity requirement repetition of arguments court of cassation mitigating circumstances procedural costs termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACAJ EMANUEL (CUI 04F7VJG) nato il 03/05/1988 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Macaj Emanuel, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le ste'sse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.