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Ordinanza — n. 6494/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding robbery elements and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6494/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the first two grounds lacked the specificity required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued violations regarding the elements of robbery and concurrent liability for injuries, but the court found these arguments generic and unrelated to the specific reasoning of the lower court. Furthermore, the third ground concerning sentencing was rejected because the appellate judges properly exercised their discretion without arbitrary reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals must specify decisive factual errors or logical flaws; general re-evaluation of evidence or discretionary sentencing determinations lacking arbitrariness fall outside the scope of admissibility.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal admissibility sentencing discretion robbery elements concurrent liability motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso proprio concorrenza e aiuti di Stato

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 581 cod. proc. pen
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina
Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv.
Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà
253153 - 01; Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv.
Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic
278012 - 01; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv.
Sez. 2, n. 22661 del 19/05/2010, Tushe
283847 - 01; Sez. 2, n. 22661 del 19/05/2010, Tushe, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHRIBECH AMIN ( CUI 063000U ) nato a GUBBIO il 10/01/2000 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Amin Khribech e la memoria sopravvenuta; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità per entrambi i reati ascritti, con particolare riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi della rapina ed al contributo concorsuale in relazione alle lesioni, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudici censurati, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153 - 01; Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012 - 01; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 - 01; Sez. 2, n. 22661 del 19/05/2010, Tushe, Rv. 247431 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod.pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, nel caso di specie, i giudici dell'appello hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.