Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and mere repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bianchi Muriel inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's failure to apply the 'particular leniency' provision, but the court found the grounds generic and indeterminate under procedural rules. Furthermore, the arguments merely repeated those already rejected at the appellate level without providing new substantive criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements of the criticism, or if they constitute a mere repetition of arguments already disallowed by the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI MURIEL nato il 14/09/1981 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bianchi Muriel, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'omessa applicazione della fattispecie di particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è, non solo generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ma anche inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.