Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and mere repetition of lower court reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the exclusion of the continuance bond, but the court found his arguments were merely a repetitive restatement of points already rejected in the appellate court without providing new substantive critique. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirement of specific, argumentative criticism necessary to justify a cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the court of second instance, lacking the specific and argumentative critique required by law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBO CARLO ALBERTO nato a LEGNANO il 23/10/1985 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Colombo Carlo Alberto, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta l'esclusione del vincolo della continuazione è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2-3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della non applicazione della disciplina prevista dall'art. 81 cod. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.