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Ordinanza — n. 6490/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and non-specific under Article 591 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6490/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Rossetto Brendon inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the sole ground of appeal, which challenged the reasoning of the lower court's liability judgment, to be generic because it merely repeated arguments already rejected by the appellate judge. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity and correlation with the contested decision under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.c.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the arguments presented in the contested decision and those advanced in the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity correlation requirement Code of Civil Procedure court costs procedural defect incapacità lavorativa attestata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTO BRENDON nato a BRESCIA il 08/03/1994 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Rossetto Brendon, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.