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Ordinanza — n. 6486/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible under procedural code articles 591 and 606.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6486/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Hossein Hamayet's appeal against the Rome Court of Appeal's liability judgment inadmissible. The court found the first ground generic for repeating previously rejected arguments and lacking specific proof, while the second ground was rejected as the lower court's reasoning did not contradict established experience. Consequently, the appeal was dismissed, and Hamayet was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 lett. e) e comma 2 lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely express dissatisfaction with facts, or if the alleged logical flaw in the reasoning does not actually contradict established experience or other statements in the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific proof logical flaw standard procedural code articles inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verosimiglianza dei motivi d'asilo difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 606 comma 2 lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSSEIN HAMAYET nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Hossein Hamayet, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e la mancata applicazione assunzione di prova decisiva, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, per altro, i denunciati vizi della motivazione risultano costituiti da mere doglianze in punto di fatto; che del tutto generico si appalesa anche la mancata assunzione di una prova decisiva che finisce per contestare la tenuta degli elementi di prova complessivamente addotti dal giudice di merito a fondamento dell'affermazione di responsabilità in assenza di carenze istruttorie di carattere decisivo e ritualmente denunciate; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l'illogicità della stessa, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà, del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.; ritenuto che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta da pagina 5 e 6 della sentenza impugnata; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma