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Ordinanza — n. 6484/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6484/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant's arguments were deemed generic and failed to pinpoint specific errors in the lower court's reasoning regarding the European Convention on Human Rights. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 6 § 1 CEDU: An appeal must contain specific grounds linking the alleged error to the contested decision; generic criticisms without precise references to the reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity Article 581 c.p.p. inadmissible appeal European Convention procedural costs incapacità lavorativa attestata disoccupazione tecnologica licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mourad Daki; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali della sentenza impugnata, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 6 § 1 CEDU
Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Costantino Di Silvio c.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mourad Daki; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali della sentenza impugnata, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Van de Hurk c. Paesi Bassi
Costantino Di Silvio c. Italia
Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Costantino Di Silvio c. Italia, 20 ottobre 2015; Ruiz Torija c.
Ruiz Torija c. Spagna
Italia, 20 ottobre 2015; Ruiz Torija c. Spagna, 9 dicembre 1994).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAKI MOURAD nato il 25/06/1999 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mourad Daki; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali della sentenza impugnata, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, nello specifico, risulta manifestamente infondata il vizio di motivazione denunciato in ragione della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, in quanto l'assunto difensivo contrasta con quanto chiarito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha spiegato che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (Van de Hurk c.

Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Costantino Di Silvio c. Italia, 20 ottobre 2015; Ruiz Torija c. Spagna, 9 dicembre 1994). che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale indicazione di congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e senza specificare il contenuto e la decisività dei motivi negletti, e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i