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Ordinanza — n. 6483/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6483/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific legal grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued violations of Article 628 of the Penal Code, but the court found the reasons generic and unrelated to the specific facts of the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 628 c.p.; Appeals must contain specific, reasoned grounds linking facts to law; generic criticisms of persuasiveness or credibility are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Criminal Procedure Code generic grounds court costs censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 628 c.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Valter Rosa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 628 cod.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Valter Rosa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 628 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, Reinhard
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli
280598 - 02; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv.
Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito
279437 - 01; Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSA VALTER nato a ROMA il 20/09/1963 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Valter Rosa; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 628 cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep. 2021, Reinhard, Rv. 280598 - 02; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01; Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; DE.POSp7\ ->\ IN C AN '17 B 2025 Fu zionn3e, Marzia De Santis

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec