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Ordinanza — n. 6482/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6482/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6482/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARRADA RABII nato il 03/02/1981 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Harrada Rabii, Ritenuti) che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagò. 3-4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; che, per altro, del tutto generico si appalesa il dedotto travisamento della prova, in realtà ridondante in profili di censura del compendio probatorio, che dalla lettura delle sentenza di merito risulta del tutto continente con le conclusioni in temi di colpevolezza raggiunte; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6482/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3-4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; che, per altro, del tutto generico si appalesa il dedotto travisamento della prova, in realtà ridondante in profili di censura del compendio probatorio, che dalla lettura delle sentenza di merito risulta del tutto continente con le conclusioni in temi di colpevolezza raggiunte; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali impugnazione di decisioni amministrative difetto formale di procedura prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HARRADA RABII nato il 03/02/1981 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Harrada Rabii, Ritenuti) che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagò. 3-4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; che, per altro, del tutto generico si appalesa il dedotto travisamento della prova, in realtà ridondante in profili di censura del compendio probatorio, che dalla lettura delle sentenza di merito risulta del tutto continente con le conclusioni in temi di colpevolezza raggiunte; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 202