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Ordinanza — n. 6481/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissible fact reconstruction and statutory preclusion of mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6481/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding liability and the lack of generic mitigating circumstances, while the court held that fact-finding is exclusively the trial judge's domain. Furthermore, the request to apply Article 114 of the Penal Code was rejected due to a statutory preclusion preventing the use of that specific mitigation in this context.

Regesto Legislator

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Art. 114, comma 2 in relazione all'art. 112, n. 1 c.p.; Appeals to the cassation court cannot request a factual reconstruction different from the trial judge's, and statutory preclusions on mitigation bars its application regardless of the trial court's assessment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual reconstruction preclusion statutory mitigation preclusion Article 114 Penal Code trial judge discretion azione estimatoria riduzione delle spese giudiziarie scala decrescente dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 114, comma 2 in relazione all'art. 112, n. 1 c.p.
245931); che il secondo motivo di ricorso contesta inoltre la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGNONI ETTORE nato a ROMA il 27/01/1956 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Pagnoni Ettore, Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e la mancata assoluzione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione circa la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza è manifestamente infondato tenuto conto che le statuizioni relative al giudizio' di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena inflitta in concreta (Sez.

U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che il secondo motivo di ricorso contesta inoltre la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen è inammissibile stante l'ontologica preclusione normativa all'applicazione della diminuente (art. 114, comma 2 in relazione all'art. 112, n. 1 c.p.) e tanto a prescindere dall'assenza di profili di "minima importanza" esclusi dalle sentenze di merito; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 g