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Ordinanza — n. 6480/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as arguments merely repeat lower court's rejected points without new reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6480/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Siviero Antonio and Rendola Giovanni inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued for acquittal on fraud charges and requested better qualification of criminal facts, but the court found these claims to be mere repetitions of arguments already rejected at the appellate level. The decision rests on the principle that an appeal must offer specific, argumentative criticism rather than simply reiterating points already disallowed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they consist solely of the pedissequa repetition of arguments already raised and rejected in the appellate judgment, failing to provide a specific and argumentative critique of the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of specific critique appellate review limits fraud criminal qualification discretionary sentencing costs of appeal divieto di doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 530 cod. proc. pen.
11-12 della sentenza impugnata) attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ritenuto che il primo motivo di ricorso di Rendola Giovanni che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e l'omessa assoluzione ex art. 530 cod.
Art. 640, comma 2, n. 2 cod. pen.
art. 530 cod. proc. pen
11-12 della sentenza impugnata) attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ritenuto che il primo motivo di ricorso di Rendola Giovanni che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e l'omessa assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIVIERO ANTONIO nato a ACERRA il 26/10/1999 RENDOLA GIOVANNI nato a ACERRA il 24/06/2003 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Siviero Antonio e Rendola Giovanni, Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso di Siviero Antonio che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, la mancata assoluzione per i reati di cui al capo 2, l'omessa riqualificazione della fattispecie criminosa nelle forme della truffa ex art. 640, comma 2, n. 2 cod. pen., sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7-8-9-10) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso di Siviero Antonio che denuncia difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza del 4/12/2023, emessa dalla Sezione IV della Corte di Appello di Roma è manifestamente infondato; considerato che l'onere argomentativo del giudice di merito è stato assolto (si vedano, in particolare, pagg. 11-12 della sentenza impugnata) attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; ritenuto che il primo motivo di ricorso di Rendola Giovanni che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità e l'omessa assoluzione ex art. 530 cod. proc. pen. con riferimento al reato di truffa, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 12-13), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Rendola Giovanni che denuncia la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in termini dí prevalenza è manifestamente infondato tenuto conto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena inflitta in concreta (Sez.

U., n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, per altro, il motivo spiegato in ordine al trattamento sanzionatorio risulta generico e ricondotto anche a petitum tipico del giudizio di merito; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Ro