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Ordinanza — n. 6479/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6479/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Klajdi Hallulli inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by law. The appellant argued the sentencing was excessive, but the court found the reasons generic and unrelated to the detailed justification in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 113 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack the required specificity, being either intrinsically vague or extrinsically disconnected from the contested decision's reasoning, thereby failing to constitute a proper argumentative critique.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal Criminal Procedure Code sentencing discretion generic arguments court costs Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Klajdi Hallulli; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 113 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Klajdi Hallulli; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALLULLI KLAJDI nato il 08/07/1991 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Klajdi Hallulli; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, peraltro, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente ampiamente argomentato sulla dosimetria della pena, genericamente contestata in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 gen