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Ordinanza — n. 6478/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds and procedural prescription issues resolved by court adjournments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6478/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, dismissing the claim regarding the statute of limitations due to 147 days of suspension caused by defense requests for adjournments. The appellant also challenged the conviction for fraud, the non-punishment cause under Article 131-bis, and the denial of general mitigating circumstances, but these arguments were rejected for lacking the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 160 c.p.p.; The appeal must be specific and directly correlate to the contested decision's reasoning; generic reiteration of arguments without new specific grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity appeal statute of limitations suspension Article 131-bis non-punishment general mitigating circumstances Cassa delle ammende fine rinvio del dibattimento termine di sospensione ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che i restanti motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di truffa, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
pen., nonché il diniego delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 160 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che i restanti motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di truffa, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., nonché il diniego delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
266590 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco
279549 - 02; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
278231 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAVOTA ANTONINO nato a VIBO VALENTIA il 18/02/1985 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Bonavota; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la prescrizione già maturata prima della sentenza di appello è manifestamente infondata, attesa la presenza di 147 giorni di sospensione dovuti alle richieste di rinvio avanzate dalla difesa alle udienze del 10/05/2023 e del 13/09/2023, con conseguenti rinvii disposti -rispettivamente- alle udienze del 13/09/2023 e del 04/10/2024; considerato che alla luce di tali sospensioni la prescrizione sarebbe maturata il 16/11/2024, dopo la pronuncia della sentenza di appello, in data 27/06/2024, con conseguente manifesta infondatezza della relativa eccezione;

Considerato che i restanti motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di truffa, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonché il diniego delle attenuanti generiche, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5 sulla responsabilità; pagg. 5 - 7 sulla causa di non punibilità; pagg. 7 e 8 sulle attenuanti generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,