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Ordinanza — n. 6474/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and infounded grounds regarding non-prosecution cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6474/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Youssef Chakri inadmissible due to a lack of specific grounds and infounded arguments. The appellant challenged the lower court's refusal to apply the cause of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, arguing the decision lacked specificity. The court rejected this, noting the lower court adequately addressed the required elements of minor offense and non-habitual behavior without needing to examine every detail.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and is infounded, particularly when the lower court's reasoning sufficiently addresses the legal prerequisites for non-prosecution without requiring a full re-examination of all evaluative elements.

Parole chiave

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lack of specificity appeal infounded grounds dismissal non-prosecution cause minor offense requirement non-habitual behavior procedural inadmissibility Article 131-bis penal code punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Youssef Chakri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Youssef Chakri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
283044 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKRI YOUSSEF nato il 24/09/1998 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Youssef Chakri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità dall'art.581 cod. proc. pen., è manifestamente infondato; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, né è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto (cfr.

Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678); che, nella specie, i giudici del merito hanno esplicitato le ragioni per cui la condotta non poteva reputarsi occasionale, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del diniego, non specificamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il