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Ordinanza — n. 6472/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on robbery and generic mitigation claims as legally unfounded and lacking specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6472/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Ahmed Dridi's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the consummation of robbery and the denial of generic mitigation. The court found the arguments legally unfounded because possession is not required for robbery, only subtraction, and the lower court correctly applied the law without needing to address every favorable element. Consequently, the appeal was dismissed, and Dridi was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 2; Art. 62-bis cod. pen.: For robbery, subtraction suffices without possession; generic mitigation requires only a congruent reference to decisive negative elements.

Parole chiave

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Robbery consummation Generic mitigation denial Criminal appeal dismissal Subtraction vs possession Italian Penal Code ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo abbandono del procedimento per infrazione stradale inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 628, secondo comma, cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua
Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv.
Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill
281117 - 01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv.
Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero
269858 - 01; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRIDI AHMED nato il 01/09/1989 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ahmed Dridi; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge in relazione agli artt. 628, secondo comma, e 62-bis cod. pen., oltre ad essere privi di concreta specificità, sono manifestamente infondati; che, invero, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (cfr.

Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858 - 01; Sez. 2, n. 46412 del 16/10/2014, Ruggiero, Rv. 261021 - 01); che, inoltre, quanto alle attenuanti generiche, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, ampiamente motivando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i