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Ordinanza — n. 6471/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6471/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Carmela Castro inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the lower court's conviction for receipt, arguing violations of Articles 648 and 648-bis of the Penal Code, but the arguments were deemed generic and unrelated to the specific reasoning of the appealed judgment. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 648, 648-bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack the required specificity, failing to provide a concrete critique of the factual and legal reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Article 581 c.p.p. receipt crime procedural costs motivi di cassazione procedure di ricorso legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 648 c.p.
Art. 648-bis c.p.
art. 581 cod. proc. pen
pen., contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani
Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv.
Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi
276666 - 01; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv.
Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè
271553 - 01; Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRO CARMELA nato a BIANCAVILLA il 16/09/1995 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; ì

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carmela Castro; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 648 e 648-bis cod. pen., contestando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666 - 01; Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553 - 01; Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 g