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Ordinanza — n. 6470/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding double conformity and recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6470/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant argued violations regarding double conformity, responsibility, and recidiva, but the court found these arguments generic and failing to correlate with the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 628, 61, 99, 62-bis, 69 c.p.: Grounds for appeal must be specific and correlate with the contested decision; generic complaints regarding double conformity or recidiva without pinpointing specific errors are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity double conformity recidiva aggravating inadmissible appeal criminal procedure law court costs judicial discretion reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 628 c.p.
Art. 61 c.p.
5 e 6 sull'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n.
Art. 99 c.p.
Art. 62-bis c.p.
Art. 69 c.p.
art. 581 cod. proc. pen
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.
Sez. 2, n. 22 del 24/11/2021, Poppi
Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Espedito
282509 - 01; Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Espedito, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEI ROBERTO nato a VIAREGGIO il 20/05/1972 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Roberto Mei; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 628, secondo comma, 61, primo comma, n. 5, 99, quarto comma, 62-bis e 69 cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni dei giudici censurati, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, quanto alla recidiva, i giudici hanno ampiamente esplicitato le ragioni del riconoscimento della circostanza aggravante contestata, facendo corretta applicazione dei principi della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la recidiva deve essere intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto; che, con riguardo al bilanciamento tra opposte circostanze, le relative statuizioni, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr.

Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati; che, nel caso di specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02; Sez. 2, n. 22 del 24/11/2021, dep. 2022, Poppi, Rv. 282509 - 01; Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Espedito, Rv. 277471 - 02), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla responsabilità; pagg. 5 e 6 sull'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5; pag. 6 sulla recidiva e sul bilanciamento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co