Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding procedural nullity of reduced defense terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Sanfilippo Scena inadmissible, rejecting the claim that reduced defense terms violated Article 108 of the Code of Criminal Procedure. The court found the applicant's argument lacked concrete specificity and was unfounded because the defense request did not address a real defensive need. Consequently, the court held that the effective exercise of the right to defense was not compromised, balancing it against the principle of reasonable trial duration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 108 cod. proc. pen.; The reduction of defense terms does not constitute a nullity if the request lacks a real defensive need and the effective exercise of the right to defense has not been impaired.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO SCENA ANTONINO nato a BRONTE il 02/03/1993 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Sanfilippo Scena; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di una norma processuale stabilita a pena di nullità in relazione all'art. 108 cod. proc. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma 1, cod. proc. pen., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (cfr.
Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251497 - 01); che, infatti, il termine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo (cfr. Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023, Fattore, Rv. 284094 - 01); che, nella specie, i giudici del merito non sono incorsi in alcuna violazione dei diritti difensivi, ampiamente argomentando, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 g