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Ordinanza — n. 6468/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigation claim lacking specific positive factual elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6468/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the denial of generic mitigating circumstances without concrete specificity. The appellant argued for a reduction in sentence, while the lower court justified its decision based on the absence of positive factual elements required by law. The supreme court ruled that a generic request fails when the trial judge explicitly notes the lack of specific positive evidence supporting the mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The request for generic mitigating circumstances is inadmissible if it lacks concrete specificity, as the applicant bears the onus of deducing specific positive elements, and a denial is valid based on the absence of such elements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive factual elements inadmissible appeal onus of proof criminal procedure licenziamento per motivi economici perdita di lavoro inevitabile abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSELMI AIMEN (CUI 02L9MYB) nato il 31/01/1984 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Aimen Bouselmi; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente e, di conseguenza, ai fini del diniego di una richiesta generica, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi; che, inoltre, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 gen