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Ordinanza — n. 6467/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to raise criminal law ground on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6467/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's findings on criminal liability were unreasonable. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and an alternative factual reconstruction, but the court held that such arguments exceed the scope of cassation review and require a concrete identification of specific errors. Furthermore, the appeal regarding Article 81 of the Penal Code was rejected because it was not properly raised as a ground of appeal, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen. The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or reconstruct facts differently from the trial court; grounds not raised in the appeal are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal liability reasonable doubt procedural defect failure to raise ground specificity requirement tentata rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 81 cod. pen.
3 - 5); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 81 cod. pen
3 - 5); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOCO ANSELMA nato a MODUGNO il 08/02/1980 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Anselma Cuoco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità dell'imputata per il concorso nella tentata rapina, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, inoltre, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'<<al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile ai soli sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, imporrebbe al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non meramente rappresentativa di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, invero, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i