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Ordinanza — n. 6466/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6466/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6466/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA DRITA nato il 09/05/1973 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Drita Kola; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si duole della revoca in primo grado dell'ammissione di due testimoni, è aspecifica, ove si consideri che iIn tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all'illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, Lolli, Rv. 285580 - 01).

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6466/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, Lolli, Rv. 285580 - 01).

Parole chiave

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esclusione del testimone parzialità dell'esperto facoltà di astenersi dal testimoniare carenza di credibilità oggettiva domanda di ricusazione procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLA DRITA nato il 09/05/1973 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Drita Kola; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si duole della revoca in primo grado dell'ammissione di due testimoni, è aspecifica, ove si consideri che iIn tema di ricorso per cassazione, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è subordinata all'illustrazione dei motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione, trovando applicazione il principio di specificità di cui all'art. 581 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 49799 del 11/10/2023, Lolli, Rv. 285580 - 01).

Tale onere di specificità non può ritenersi assolto nel caso in esame, dove il ricorrente si limita genericamente e apoditticamente la nuova audizione degli operanti di polizia giudiziaria sarebbe stata di "indubbia rilevanza"; rilevato che le restanti argomentazioni sviluppate con il ricorso si risolvono in una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella prospettata dalla Corte di appello, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizione di merito, sviluppata in risposta alle identiche questioni di merito oggi reiterate con il ricorso; ritenuto, pertanto, che tali motivi sono inammissibili, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il