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Ordinanza — n. 6464/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6464/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6464/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZICONI MASSIMO nato a CITTA DELLA PIEVE il 12/10/1967 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimo Pizziconi; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione con cui è stata disattesa l'eccezione di nullità relativa alla mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento, alla mancanza della prova dell'elemento oggettivo del delitto di ricettazione e della mancanza di prova rispetto "ai reati residui" sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il motivo con cui si deduce la nullità della sentenza di primo grado per legittimo impedimento dell'imputato è altresì aspecifico, atteso che il ricorrente sostiene dell'esistenza di uno stato detentivo invece negato dai giudici, senza tuttavia produrre la prova del presupposto fattuale dell'eccezione sollevata, necessaria per dimostrare l'erroneità di quanto ritenuto dai giudici; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, genericamente contestate in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6464/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il motivo con cui si deduce la nullità della sentenza di primo grado per legittimo impedimento dell'imputato è altresì aspecifico, atteso che il ricorrente sostiene dell'esistenza di uno stato detentivo invece negato dai giudici, senza tuttavia produrre la prova del presupposto fattuale dell'eccezione sollevata, necessaria per dimostrare l'erroneità di quanto ritenuto dai giudici; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, genericamente contestate in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali legittimità della carcerazione preventiva facoltà di astenersi dal testimoniare procedura di ricusazione censure procedurali permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZICONI MASSIMO nato a CITTA DELLA PIEVE il 12/10/1967 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Massimo Pizziconi; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione con cui è stata disattesa l'eccezione di nullità relativa alla mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento, alla mancanza della prova dell'elemento oggettivo del delitto di ricettazione e della mancanza di prova rispetto "ai reati residui" sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il motivo con cui si deduce la nullità della sentenza di primo grado per legittimo impedimento dell'imputato è altresì aspecifico, atteso che il ricorrente sostiene dell'esistenza di uno stato detentivo invece negato dai giudici, senza tuttavia produrre la prova del presupposto fattuale dell'eccezione sollevata, necessaria per dimostrare l'erroneità di quanto ritenuto dai giudici; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, genericamente contestate in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il