Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating lower court facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the joint appeals by Iannone and Ieromazzo inadmissible. The appellants sought a re-reading of procedural emergencies, but the court found their arguments antagonistic to the well-motivated reasoning of the Court of Appeal. The court ruled that it cannot re-evaluate factual findings or challenge the logical consistency of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.c.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the factual findings of lower courts or assessing the logical soundness of their reasoning, thereby rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANNONE GERARDO nato a SALERNO il 09/10/1991 IEROMAZZO FEDERICA nato a SALERNO il 23/03/1981 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Lett i ricorsi presentati congiuntamente nell'interesse di Gerardo Iannone e Federica Ieromazzo; rilevato che l'unico motivo d'impugnazione, comune a entrambi i ricorrenti, si risolve in una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella prospettata dalla Corte di appello, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizione di merito, sviluppata in risposta alle identiche questioni di merito oggi reiterate con il ricorso; ritenuto, pertanto, che i motivi sono inammissibili, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi e