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Ordinanza — n. 6460/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to allege service of notice on other parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6460/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Giovanni Li Causi's request for remittal of the proceedings inadmissible because it lacked the mandatory allegation of service of notice on other parties. The applicant argued for a new trial, but the court found the omission violated the procedural requirements of Article 46 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 4, cod. proc. pen.; A request for remittal of proceedings is inadmissible if it fails to allege the service of notice on other parties, as such allegations are prescribed under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal service of notice procedural defect remittal of proceedings Code of Criminal Procedure obbligo di comparizione all'udienza adempimento dei presupposti processuali procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 46, comma 4, cod. proc. pen.
E IN DIRITTO Letta l'istanza di rimessione del processo proposta dall'imputato Li Causi Giovanni in data 20/10/2024; Ritenuto che l'istanza si appalesa inammissibile in quanto priva dell'allegazione delle notifiche alle altre parti del processo, prescritte a pena di inammissibili dal comma 4 dell'art. 46 cod.
art. 46 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Letta l'istanza di rimessione del processo proposta dall'imputato Li Causi Giovanni in data 20/10/2024; Ritenuto che l'istanza si appalesa inammissibile in quanto priva dell'allegazione delle notifiche alle altre parti del processo, prescritte a pena di inammissibili dal comma 4 dell'art. 46 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: LI CAUSI GIOVANNI nato a MARSALA il 22/05/1981 avverso l'ordinanza del 25/10/2024 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letta l'istanza di rimessione del processo proposta dall'imputato Li Causi Giovanni in data 20/10/2024; Ritenuto che l'istanza si appalesa inammissibile in quanto priva dell'allegazione delle notifiche alle altre parti del processo, prescritte a pena di inammissibili dal comma 4 dell'art. 46 cod. proc. pen. a cura del richiedente; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.