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Ordinanza — n. 6456/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6456/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Clemente Pozzolano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding sentencing and the classification of money laundering versus receipt of stolen funds, arguing for a lighter penalty and specific mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments lacked concrete specificity, contradicted established case law on negotiable instruments, and violated procedural rules preventing a heavier penalty when the sole appellant is the accused.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.: An appeal must be specific and cannot result in a heavier penalty for the sole appellant; generic arguments lacking correlation with the decision's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specificity reformatio in peius sentencing discretion money laundering procedural violation court costs appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13330 del 26/04/1989, Beggio
Sez. U, n. 13330 del 26/04/1989, Beggio, Rv.
Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino
182220 - 01; Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino, Rv.
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone
283340 - 01; Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POZZOLANO CLEMENTE nato a TORRE DEL GRECO il 23/07/1981 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Clemente Pozzolano; considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, con particolare alla pena pecuniaria e alla violazione del divieto di reformatio in peius, oltre a essere privi di specificità, sono anche manifestamente infondati; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, inoltre, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., secondo cui, quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità e, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita; che, nel caso in esame, il giudice dell'appello, pur avendo accolto il motivo di gravame in punto di qualificazione giuridica, ha potuto confermare la pena irrogata dal primo giudice poiché non si è trattato di una derubricazione, in quanto la cornice edittale prevista per la ricettazione consumata è più grave rispetto a quella del riciclaggio tentato; che, peraltro, la Corte di appello ha pienamente confermato la pena irrogata dal giudice di primo grado, senza alcuna distinzione tra la sanzione detentiva e quella pecuniaria, considerando la sanzione penale, complessivamente considerata, congrua rispetto al concreto disvalore del fatto e non ritenendola ulteriormente attenuabile (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); considerato che il terzo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, peraltro, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. U, n. 13330 del 26/04/1989, Beggio, Rv. 182220 - 01; Sez. 2, n. 23768 del 14/04/2021, Cittadino, Rv. 281911), secondo cui, in tema di ricettazione di assegni, ai fini dell'applicazione dell'ipotesi attenuata, si deve tener conto dell'importo risultante dal titolo poiché, in forza della letteralità e astrattezza causale del rapporto cartolare, è l'importo scritto sull'assegno a segnare il suo valore come strumento di pagamento, non potendo rilevare l'eventuale non negoziabilità del titolo bloccato a seguito di pregressa denuncia; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01; Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle