Cassation appeal dismissed for tardiness and lack of specific grounds regarding evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the late submission of the civil party's memoranda and the lack of specific grounds in the appeal. The appellant argued for a re-evaluation of objective evidence, but the court found the reasons generic and unrelated to the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 1; Art. 611, comma 1; Art. 581 cod. proc. pen.: Appeals must be filed within statutory time limits and contain specific, argumentative grounds; generic complaints seeking a new fact-finding are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIUMICELLI LORENZO nato a NAPOLI il 06/10/1966 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Lorenzo Fiumicelli; rilevata la tardività delle memorie fatte pervenire nell'interesse della parte civile in data 16/01/2025, quando era oramai spirato il termine previsto dagli artt. 610, comma 1 e 611, comma 1 cod. proc. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi della motivazione in punto di valutazione della prova degli elementi oggettivi del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. 2, n. 46437 del 27/09/2023, Metus, Rv. 285519 - 01; Sez. 2, n. 28703 del 19/03/2013, Rossi, Rv. 256348 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la . condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che non possono essere liquidate spese in favore della parte civile, attesa la già evidenziata tardività della costituzione nell'odierno grado di giudizio;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così deciso,