Criminal appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion lacks judicial review standards.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Palumbo inadmissible, rejecting his challenge regarding the excessive punitive treatment. The court held that sentencing discretion falls outside judicial review unless the decision is arbitrary or illogical, noting that a sentence below the median requires only reference to relevant elements or general expressions of fairness. Consequently, the lower court's exercise of discretion was deemed properly argued, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Sentencing discretion regarding the severity of punishment is not subject to judicial review unless the determination is arbitrary or manifestly illogical, and a sentence below the median requires only reference to relevant elements or expressions of fairness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO GIUSEPPE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 12/08/1989 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Giuseppe Palumbo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, infatti, nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento"; che, peraltro, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il