Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding sentencing comparison under Art. 69 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mario Noto inadmissible due to a lack of concrete specificity in his arguments. The appellant alleged vitiations in the motivation regarding the comparison of circumstances under Article 69 of the Penal Code, but the court found these claims insufficient to challenge the trial judge's discretionary sentencing balance. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was not arbitrary and ordered the appellant to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, fourth comma, cod. pen.; Art. 99, fourth comma, cod. pen.: An appeal challenging the motivation of a sentencing comparison is inadmissible if it lacks concrete specificity, as the trial judge's discretionary evaluation of balancing aggravating and mitigating circumstances is not subject to review unless it results in manifest arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTO MARIO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 03/01/1989 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mario Noto; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che, invero, le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (cfr.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); che, in particolare, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati; che, peraltro, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e, in particolare, con la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2