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Ordinanza — n. 6450/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as excessive sanction claims were not raised in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6450/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the claim regarding excessive sanctions was not included in the grounds for appeal before the lower court. The appellant argued the monetary penalty was excessive, but the court held that such discretionary sentencing determinations fall outside the scope of cassation review unless challenged at the appellate level. Consequently, the appeal was rejected to prevent the annulment of a decision based on issues that were never properly contested in the prior proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine issues regarding the excessiveness of discretionary sanctions if they were not raised as specific grounds of appeal in the lower court, as cassation review is limited to the grounds explicitly set forth in the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility discretionary sentencing review excessive sanction claim appellate grounds requirement procedural exhaustion principle riesame dell'entità pena sanzione sproporzionata gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAME' SALVATORE nato a NAPOLI il 19/02/1979 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Giamè e le memorie sopravvenute; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla pena pecuniaria, non è consentito in questa sede; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, tuttavia, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato sottratto alla cognizione del giudice; che, infatti, la Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 g