Italian Court dismisses appeals as generic and non-specific under Article 591 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Gargiulo Maria and Arborea Rodolfo inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants challenged the reasoning of the lower court's liability judgment, but the court found their arguments merely repetitive of reasons already rejected by the appellate judge. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros each.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not establish a specific connection between the challenged decision and the arguments presented, as they merely repeat reasons already deemed unfounded by the court of second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GARGIULO MARIA nato a POMPEI il 04/07/1992 ARBOREA RODOLFO nato a GRAGNANO il 16/06/1994 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Gargiulo Maria e Arborea Rodolfo, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.