Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to preclusion on re-evaluating factual findings and aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Francesco De Rosa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant sought a re-reading of procedural issues, arguing against the lower court's finding of mafia aggravating circumstances and denial of generic mitigating circumstances. The court ruled that the appellate court's decision was logically sound and free from manifest illogic, making it unchallengeable in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment for that of the appellate court, and a denial of generic mitigating circumstances is valid if based on the absence of positive elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA FRANCESCO nato a ACERRA il 20/07/1983 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Francesco De Rosa; rilevato che i motivi di ricorso si risolvono in una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella prospettata dalla Corte di appello che ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante delle modalità mafiose (pag. 8 ss. della sentenza impugnata, dove viene anche affrontato il tema della dedotta discrasia delle dichiarazioni rese da Sarno ed Esposito e della loro attendibilità) e ha negato le circostanze attenuanti generiche (pag. 15, dove si sottolinea come non sono emerse circostanze positivamente valutabili), con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizione di merito, sviluppata in risposta alle identiche questioni di merito oggi reiterate con il ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato, peraltro, che in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti, la Corte di appello ha valorizzato l'assenza di elementi positivamente valutabili, con motivazione, dunque, esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore