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Ordinanza — n. 6445/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to preclusion against re-evaluating lower court facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6445/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Morena Spinelli inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant sought a re-reading of procedural emergencies that contradicted the Court of Appeal's well-motivated finding of liability. The court rejected this request because it is precluded from re-evaluating factual findings or testing the logical consistency of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 361 c.p.c.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the factual findings of lower courts or testing the logical consistency of their reasoning, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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preclusion of cassation re-evaluation of facts logical consistency of reasoning inadmissible appeal procedural preclusion motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 361 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI MORENA nato a CHIETI il 03/12/1996 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Morena Spinelli; rilevato che l'unico motivo di ricorso si risolve in una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella prospettata dalla Corte di appello che ha confermato la responsabilità della donna alle pagine 4-6 della sentenza impugnata, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizione di merito, sviluppata in risposta alle identiche questioni di merito oggi reiterate con il ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres.den e