Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding Article 157 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was too generic and lacked specific legal or factual support. The appellant challenged the application of Article 157 of the Penal Code, but failed to provide precise arguments countering the Court of Appeal's detailed reasoning on prescription periods. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible and ordered the appellant to pay the costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific legal or factual reasons to counter the lower court's detailed motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORANI ALBERICO nato a TOLENTINO il 07/11/1950 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Arberico Fiorani; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 157 cod. pen., non è specifico in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, stante il mancato confronto con la puntuale motivazione della Corte di appello che, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha già dato correttamente conto di tutti i periodi di sospensione del corso prescrizionale verificatisi durante il primo grado di giudizio, ostativi alla maturazione della prescrizione alla data della sentenza di secondo grado; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i