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Ordinanza — n. 6444/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding Article 157 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6444/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was too generic and lacked specific legal or factual support. The appellant challenged the application of Article 157 of the Penal Code, but failed to provide precise arguments countering the Court of Appeal's detailed reasoning on prescription periods. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible and ordered the appellant to pay the costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific legal or factual reasons to counter the lower court's detailed motivation.

Parole chiave

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Article 157 Penal Code prescription periods inadmissible appeal lack of specificity Criminal Procedure Law sfratto da locali commerciali ritiro dell'autorizzazione violazione delle norme zonali

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Letto il ricorso di Arberico Fiorani; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 157 cod.
art. 157 cod. pen
Letto il ricorso di Arberico Fiorani; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 157 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORANI ALBERICO nato a TOLENTINO il 07/11/1950 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arberico Fiorani; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in ordine all'art. 157 cod. pen., non è specifico in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, stante il mancato confronto con la puntuale motivazione della Corte di appello che, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha già dato correttamente conto di tutti i periodi di sospensione del corso prescrizionale verificatisi durante il primo grado di giudizio, ostativi alla maturazione della prescrizione alla data della sentenza di secondo grado; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i