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Ordinanza — n. 6443/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6443/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Aureliano Agordati's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. Agordati challenged a lower court's conviction for drug trafficking, arguing errors in legal qualification and sentencing under specific penal code articles. The court rejected these claims as generic, noting the defense failed to address the requalification of facts or the statute of limitations, resulting in the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely generic and specific, as the court found the defense arguments lacked concrete legal reasoning regarding the facts and law.

Parole chiave

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generic appeal inadmissible appeal drug trafficking statute of limitations court costs ricettazione furto aggravato eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 625 n. 2 c.p.
Art. 625 n. 7 c.p.
Art. 648 c.p.
4 - 7 della sentenza impugnata sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod.
Art. 4 bis I. 110/75
7 sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto); considerato che in relazione al secondo motivo di ricorso, in ordine all'ipotesi di cui all'art. 4 bis I.
Art. 360 n. 5 c.p.p.
Art. 360 n. 6 c.p.p.
art. 648 cod. pen
4 - 7 della sentenza impugnata sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGORDATI AURELIANO nato a MACERATA il 13/06/1997 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Aureliano Agordati; ritenuto che il tutti i motivi di ricorso sono generici ed aspecifici: il primo contesta l'erronea applicazione degli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. in relazione alle circostanze, senza considerare che vi è stata riqualificazione del fatto (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 7 della sentenza impugnata sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., attesa la carenza di qualsivoglia spiegazione attendibile da parte dell'Agordati sulla provenienza all'origine del possesso della res, nonché la prova della sua piena consapevolezza circa la provenienza illecita del bene, desunta sia dalle modalità di condotta, sia dalla specifica tipologia del bene ricettato); il terzo, è indeducibile poiché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente disattese dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 7 sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto); considerato che in relazione al secondo motivo di ricorso, in ordine all'ipotesi di cui all'art. 4 bis I. 110/75, il difensore addirittura pare non cogliere che il reato è stato dichiarato prescritto, formulando perciò una difesa carente di interesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis