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Ordinanza — n. 6442/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against recidivism ruling, upholding judge's assessment of criminal personality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6442/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Tommaso Russo inadmissible, rejecting his claim that the lower court erred in assessing recidivism. The appellant argued the appellate court relied solely on prior criminal records, whereas the court had correctly evaluated the defendant's enduring criminal inclination and insensitivity to previous sentences under Article 133 of the Penal Code. The court ruled that the lower court's reasoning was consistent with established case law, which requires judges to examine the specific relationship between the current offense and past convictions to determine if a persistent criminal tendency exists.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court must assess the specific relationship between the current offense and prior convictions to determine if a persistent criminal tendency exists, rather than relying exclusively on the gravity of facts or the time elapsed.

Parole chiave

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recidivism assessment criminal personality Article 133 Penal Code inadmissible appeal judicial discretion danneggiamento d'impianti elettrici divieto di demolizione indennità di prima sistemazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO TOMMASO nato a MAZARA DEL VALLO il 22/08/1957 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Tommaso Russo; considerato che risulta manifestamente infondato l'unico motivo d'impugnazione, secondo il quale la Corte di appello avrebbe confermato la recidiva facendo riferimento ai soli precedenti penali, là dove -invece- i giudici hanno spiegato che i fatti contestati erano espressione di una personalità incline a una personalità incline a delinquere, con plurime ricadute che esprimono insensibilità rispetto alle condanne riportate, così che la motivazione è conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pred