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Ordinanza — n. 6441/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new grounds and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6441/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court failed to address specific defenses regarding extortion versus fraud and did not adequately respond to evidentiary points. The court rejected these claims, ruling that the appellate judgment was logically coherent and that the appellant's arguments merely sought a re-evaluation of facts already decided, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or substitute its own reasoning for that of the appellate court, and appeals must present new grounds rather than reiterate those already rejected.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Preclusion Lack of New Grounds Appellate Fact-Finding Procedural Inadmissibility abbandono del procedimento per truffa gravi motivi difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy
Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currà
Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G.
120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LELLI MANOLO nato a ROMA il 14/06/1980 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Manolo Lelli; rilevato che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso si risolvono in una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella prospettata dalla Corte di appello che, ha dato risposta alle medesime argomentazioni di merito oggi reiterate con il ricorso, affrontando il tema della responsabilità con particolare riferimento all'attendibilità della persona offesa e alla configurabilità di un'estorsione e non di una truffa, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizione di merito, sviluppata in risposta alle identiche questioni di merito oggi reiterate con il ricorso; ritenuto, pertanto, che i motivi sono inammissibili, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Considerato, a tale riguardo, che il motivo è altresì inammissibile anche nella parte in cui lamenta la mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie, in quanto essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currà, Rv. 275500 - 01); considerato che l'ultimo motivo, con il quale si intende far valere i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 è inammissibile perché tardivamente proposto per la prima volta in cassazione.

E' già stato spiegato, infatti, che In tema di impugnazioni, non è deducibile con ricorso per cassazione l'omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, ove la questione, già proponibile in quella sede, non sia stata prospettata in appello con i motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 - 01). Nel caso in esame la sentenza è stata pronunciata il 19/03/2024, così che la difesa era nelle condizioni di sollecitarne la valutazione alla Corte di appello, quanto meno in sede di conclusioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 21 gennaio 20