Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning without specific grounds under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Luca Nacar inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued the lower court's decision lacked sufficient reasoning regarding criminal liability, but the Court found this objection generic and indeterminate. Consequently, the appeal failed because it did not specify the exact elements of the reasoning that were flawed, preventing the appellate judge from exercising their supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal based on a generic lack of reasoning is inadmissible if it fails to identify specific elements of the judgment's motivation that are logically incorrect or insufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NACAR LUCA nato a NAPOLI il 14/04/1969 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luca Nacar; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in merito al giudizio di penale responsabilità del prevenuto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata in ordine alle risultanze probatorie confortanti entrambe le imputazioni), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il