Italian Court dismisses appeal as generic arguments lack factual support against appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mohamed Bouasria inadmissible due to a lack of substantive legal and factual arguments. Bouasria contested the appellate court's findings on criminal liability and fraud, but his claims were deemed generic assertions without supporting evidence. The court ruled that the lower court properly evaluated the evidence and thus the appeal failed to meet admissibility standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely assertive and lack the legal and factual reasons required to challenge the lower court's specific reasoning and evaluation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUASRIA MOHAMED nato il 01/09/1983 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mohamed Bouasria; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in ordine alle risultanze istruttorie sul giudizio di penale responsabilità del prevenuto ed alla sussistenza degli artifizi e raggiri del reato di truffa contestato al medesimo al capo B) dell'imputazione, prospettano deduzioni generiche e meramente assertive, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, stante il mancato confronto con la puntuale motivazione della Corte di appello che, a pag. 4 della sentenza impugnata, ha correttamente valorizzato il compendio probatorio a conferma del giudizio di penale responsabilità per il delitto truffa di cui al capo B) dell'imputazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2