Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6437/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic third ground and rejects fourth ground regarding minor receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6437/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, dismissing two grounds as already addressed and ruling the third ground generic and lacking interest. The fourth ground was rejected because 'minor receipt' is not an autonomous crime but an aggravating circumstance of the main offense. Consequently, the appeal was rejected with a fine imposed on the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 comma 1 lett. d) c.p.p.; Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if formulated generically without specific motivation, rendering the second instance review useless, and the court may declare inadmissibility directly.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic ground lack of interest minor receipt aggravating circumstance reception of stolen goods Cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 comma 1 lett. d) c.p.p.
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
d) in relazione all'art. 591, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014
pen.- ed inammissibilità che può essere dichiarata in questa sede (ex multis, Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INDELICATO ALESSIO nato a MARSALA il 20/08/1994 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alessio Indelicato; considerato che dei quattro motivi, i primi due sono riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda pag. 3 tanto in relazione all'elemento soggettivo, induttivamente determinato sulla base di un consolidato orientamento di giurisprudenza, che in relazione all'esclusione dell'incauto acquisto); ritenuto che il terzo motivo di ricorso (mancata motivazione del diniego di generiche) è inammissibile, pur a fronte di un vacuum motivazionale, considerato che il motivo, in appello, è stato formulato in forma del tutto generica, pur a fronte di specifica motivazione della sentenza di primo grado, cosicché la restituzione al secondo grado risulterebbe inutile, con conseguente carenza di interesse dell'imputato -il motivo di appello non potrebbe essere comunque accolto ex art. 581 comma 1, lett.

d) in relazione all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.- ed inammissibilità che può essere dichiarata in questa sede (ex multis, Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157-01); considerato infine che il quarto motivo è manifestamente infondato, poiché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la 'ricettazione minore', riconosciuta in appello, non è figura autonoma di reato, ma circostanza attenuante della ricettazione di cui al primo comma dell'art.648 cod. pen., con conseguente applicazione dei relativi limiti edittali, anche ai fini del calcolo della prescrizione, in concreto non maturata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025