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Ordinanza — n. 6436/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating evidence and generic lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6436/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Matteo Dubbini's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected arguments regarding evidentiary re-evaluation and a third instance of trial, noting these were already resolved in the lower court's decision. Furthermore, the claim concerning the application of Article 131-bis of the Penal Code was dismissed due to its generic nature and failure to adequately address the specific reasoning provided by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals are inadmissible if they seek a third instance of trial by re-evaluating evidence or are based on generic grounds that do not sufficiently confront the specific reasoning of the lower court.

Parole chiave

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third instance of trial evidence re-evaluation generic appeal grounds inadmissible appeal Art. 606 cod. proc. pen. Art. 131 bis cod. pen. Cassa delle ammende attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
5); osservato che si tratta di motivi che, oltre che manifestamente infondati, sono diretti alla rivalutazione del materiale probatorio, nel tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, pratica non consentita in questa sede (art. 606, comma 3, cod.
Art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUBBINI MATTEO nato a ANCONA il 14/08/1984 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Matteo Dubbini; considerato che i primi due motivi, che evocano in maniera promiscua e cumulativa categorie attinenti a vizi di motivazione dotati per contro di specifiche peculiarità, ripropongono in questa sede tematiche già sollevate (con l'appello di altro difensore) nella fase precedente, e correttamente e compiutamente risolte dalla sentenza (cfr. pg . 5); osservato che si tratta di motivi che, oltre che manifestamente infondati, sono diretti alla rivalutazione del materiale probatorio, nel tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, pratica non consentita in questa sede (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e conseguentemente inammissibile; considerato, quanto al terzo motivo, attinente all'applicazione dell'ar.t 131 bis cod. pen. al reato di rapina, esso è manifestamente infondato per le ragioni già indicate (pg. 5); ritenuto che anche l'ultimo motivo è inammissibile, per genericità, non confrontandosi compiutamente con la motivazione fornita a pg. 6 dell'impugnato provvedimento, che spiega le ragioni per cui, anche nel merito, la circostanza attenuante di costruzione pretoria sulla particolare tenuità in relazione al reato di rapina, non possa trovare accoglimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il C