Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive of already rejected arguments by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Mallia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's arguments regarding the lack of renewed trial proceedings, the application of Article 131 bis of the Penal Code, and the denial of general mitigating circumstances were merely repetitions of points already adequately dismissed by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the court ruled that no specific critical analysis of the appellant's arguments was required because the lower court's reasoning was sufficient and legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already adequately dismissed by the court of first instance without requiring a new critical analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLIA ANTONIO nato a AGRIGENTO il 20/02/1967 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Mallia; ritenuto che i motivi di ricorso, in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica degli argomenti della motivazione (si vedano, in particolare, pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato in contestazione, la cui completezza ha escluso ex se la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; pagg. 10 e 11 sulle pertinenti ragioni per cui il fatto non è stato ritenuto di tenue entità, in considerazione della gravità dell'illecito, dell'entità delle opere realizzate senza titolo e dell'effettivo pericolo alla circolazione pedonale e veicolare; pag. 12 sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della carenza di positivi elementi apprezzabili in tal senso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso