Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic grounds and new arguments violating devolution chain.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Paolo Augugliaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first two grounds were rejected as generic because they merely repeated arguments already dismissed by the lower courts without specific criticism. The third ground was deemed inadmissible as it was raised for the first time in the appeal, violating the chain of devolution required by procedural law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a monetary penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 54, 131 bis, 62 bis, 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if grounds are generic, lacking specific critique of the lower court's reasoning, or if new arguments are introduced that were not properly contested in the summary of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUGLIARO FANCESCO PAOLO nato a ERICE il 29/10/1992 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Paolo Augugliaro; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, in relazione agli artt. 54 e 131 bis, cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; si tratta perciò di motivi generici, perché non scanditi da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sull'impossibilità di invocare la scriminante dello stato di necessità, in assenza degli elementi di attualità ed inevitabilità del pericolo; pagg. 3 e 4 sulle fondate ragioni per cui il fatto non è stato ritenuto di tenue entità e sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, non mitigabile ulteriormente per la carenza di elementi positivi ultronei apprezzabili in tal senso); considerato che il terzo motivo (art. 62 bis e 133 cod. pen.) non risulta tra quelli dedotti con l'atto di appello, nel résumé della sentenza d'appello, che avrebbe dovuto essere oggetto di specifica contestazione, se non ritenuto corretto; il motivo pertanto deve ritenersi formulato per la prima volta in sede di legittimità, in violazione della catena devolutiva, sanzionata dall'inammissibilità ec art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci