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Ordinanza — n. 6433/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and repetitive grounds lacking specific legal analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6433/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Busuito inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a different legal qualification of his conduct under Article 612 of the Penal Code instead of Article 629, claiming an error in the lower court's application of the law. The court rejected this claim as manifestly unfounded, generic, and repetitive, noting that the substantive arguments were already adequately addressed by the appellate judges without requiring a new review of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 612 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already rejected by the court of first instance and lack a specific, analytical critique of the factual or legal reasoning employed by the lower judges.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds generic arguments criminal qualification extortion charge Cassazione dismissal procedural admissibility mantenimento del figlio maggiorenne

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Letto il ricorso di Salvatore Busuito; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. (in luogo dell'art.
Art. 612 cod. pen.
(in luogo dell'art. 612 cod.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Salvatore Busuito; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen.
art. 612 cod. pen
(in luogo dell'art. 612 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSUITO SALVATORE nato a RIBERA il 16/12/1990 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Busuito; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. (in luogo dell'art. 612 cod. pen.), è manifestamente infondato e generico in quanto ripetitivo, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 629 cod. pen., in considerazione della raggiunta prova degli elementi costituivi del delitto di estorsione tanto sul piano oggettivo quanto sul versante psicologico, costituiti dalle condotte violente e minatorie del Busuito verso i propri genitori e determinanti negli stessi uno stato di coazione tale da assecondare le richieste del figlio, con ingiusto profitto per quest'ultimo e relativo danno alle pp.00.); che, peraltro, tali doglianze - oltre ad essere reiterative - sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec