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Ordinanza — n. 6432/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive regarding denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6432/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Palma inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing a lack of motivation. The court rejected this, finding the appeal generic and repetitive because the first instance court properly reasoned the denial based on the gravity of the offense and the defendant's negative personality profile.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; An appeal contesting the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it is generic and repetitive, as the lower court's decision is valid when based on the gravity of the offense and the defendant's negative personality profile.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal negative personality profile gravity of offense repetitive arguments modificazione architettonica danneggiamento d'impianti elettrici modifica sostanziale dello stato di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
7 e 8 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, motivando il diniego relativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
7 e 8 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, motivando il diniego relativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA GIUSEPPE nato a VILLARICCA il 09/10/1982 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Palma; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza o la contraddittorietà della motivazione avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e ripetitivo poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, motivando il diniego relativo all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., in considerazione della gravità del fatto e della negativa ed allarmante personalità del prevenuto, già pluricensurato per delitti analoghi, nonché della carenza di positive evidenze apprezzabili a tal fine); che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis