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Ordinanza — n. 6431/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against robbery convictions for rehearing facts already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6431/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Lorenzo Nesci and Giovanni Serra inadmissible. The appellants argued that the lower court's assessment of the robbery facts and sentencing mitigations was incorrect. The court rejected these claims, ruling that the appellate court had already properly evaluated the evidence and legal issues without needing further review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 61, comma 1, n. 4 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or logical consistency of lower court judgments, limiting its review to violations of law.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeals Robbery Conviction Judicial Preclusion Sentencing Mitigation Factual Rehearing minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 61, comma 1, n. 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NESCI LORENZO nato a URBINO il 27/12/1995 SERRA GIOVANNI nato a NUORO il 01/05/1991 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi separatamente presentati nell'interesse di Lorenzo Nesci e Giovanni Serra, che vengono trattati unitariamente attesa l'identità delle questioni prospettate; lette le memorie sopravvenute nell'interesse di Serra; rilevato che i tre motivi di ricorso, pur intitolati alla violazione di legge e al vizio di motivazione, si risolvono in una valutazione delle emergenze dibattimentali alternativa e antagonista a quella prospettata dai giudici di merito oltre che reiterativi delle identiche questioni sollevate con l'atto di gravame, correttamente risolte dalla Corte di appello in punto di affermazione della responsabilità (pagine 6 e 7), di perpetrazione di due distinte rapine, sia pure nel medesimo luogo (pagine 7 e 8, dove si evidenzia che la condotta minacciosa ai danni dell'ufficio postale doveva ritenersi strumentalizzata anche per l'impossessamento delle somme di denaro dell'utente) e di configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 61, comma primo, n. 4 cod. pen. (pagina 8 della sentenza impugnata, dove si rimarca che il fatto era connotato piuttosto della gravità, in quanto commesso da più persone, con l'uso di armi), con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, oltre che conforme agli insegnamenti di questa Corte in relazione ai temi trattati; ritenuto, pertanto, che i motivi sono inammissibili, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 21 gennaio 2025 Il Consigliere estenso