Italian Court dismisses appeal as groundless criticism of lower court's reasoning on theft charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Sabatino Husovic inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Husovic argued that the lower court failed to recognize the specific facts of attempted theft under Article 648 of the Penal Code, but the court found this argument unconvincing. The court determined that the appeal merely repeated criticisms already thoroughly examined and rejected by the appellate judges with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is the reproduction of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without specific re-analysis of the factual basis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUSOVIC SABATINO nato a ROMA il 26/12/1987 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sabatino Husovic; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 648 cpv cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sui motivi ostativi al riconoscimento dell'ipotesi lieve di ricettazione, in quanto la ricezione di documenti di identità di provenienza furtiva è sempre propedeutica alla commissione di ulteriori reati, previa contraffazione degli stessi, come nel caso in esame); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il C nsigliere