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Ordinanza — n. 6427/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges credibility assessments rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6427/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Aleksandar Jovanovic inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued that the lower court's finding of violence was merely casual and unsupported, but the court noted these were alternative hypotheses lacking evidence. The court ruled that the appeal improperly challenged the trial judges' evaluative assessments of witness credibility and logical consistency rather than raising a specific legal error under Article 606(e) of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; Appeals challenging the credibility assessment or logical consistency of evidence without citing a specific legal error are inadmissible as they merely reiterate alternative factual hypotheses.

Parole chiave

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inadmissible appeal credibility assessment factual evaluation alternative hypotheses Code of Criminal Procedure sequestro del veicolo infrazione doganale trasporti internazionali su strada

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC ALEKSANDAR nato a ROMA il 31/07/2001 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Aleksandar Jovanovic; considerato che il motivo di ricorso, che sostiene la mera casualità del gesto violento dell'imputato ai danni della vittima, oltre ad essere una ipotesi alternativa scarsamente verosimile e non corroborata da alcunché oltre alla parola dell'imputato, è altresì smentita dalla motivazione della sentenza (pg. 2 e 3) con argomenti logici irrefutabili; osservato in sostanza che le doglianze ripropongono questioni valutative delle prove o dei criteri utilizzati per commisurarne credibilità attendibilità e tenuta logica, nonché conclusioni cui sono giunti i giudici di merito, formulando ipotesi alternative, senza attingere alla critica di legittimità richiesta dall'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il