Italian Court dismisses appeal as arguments are repetitive of already decided merits issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Brizzi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's judgment on issues including omitted evidence renewal, misclassification of the crime, and recidivism, but the Court found these arguments merely repetitive of points already thoroughly examined and rejected by the appellate judges. Consequently, the Court ruled that no new critical analysis was required, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must present new grounds or specific critical analysis; arguments merely reproducing merits issues already decided are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIZZI STEFANO nato a ROMA il 31/07/1963 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Stefano Brizzi; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il giudizio di responsabilità, l'omessa rinnovazione istruttoria, la mancata riqualificazione del reato di ricettazione in quello di incauto acquisto nonché l'esclusione della recidiva reiterata, sono indeducibili poiché tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 8 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante sia il reato di sostituzione di persona che quello di ricettazione; pag. 8 sulle motivate ragioni per cui non è stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e pag. 9 sul rigetto inerente alla richiesta di derubricazione del reato ed al corretto aumento di pena disposto per la recidiva reiterata specifica infra quinquennale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso