Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6423/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific critique of lower court's legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6423/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated the law by misqualifying the crime, but the court found the appeal generic and repetitive of arguments already properly addressed by the trial judges. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific critique of the reasoning underlying the contested judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, 367 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it merely restates arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts without offering a specific critique of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection lack of specific critique repetitive arguments procedural costs award costruzione abusiva modificazione architettonica abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO SIMONE nato a ROMA il 18/12/1972 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mauro Simone; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 56 - 628 comma secondo cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.), sono generici poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione del fatto come tentata rapina impropria, in ragione del chiaro riscontro degli atti circa la violenza esercitata al fine di assicurarsi i beni sottratti, escludendo che in tali fatti possa ravvisarsi un tentativo di furto), del tutto sufficiente rispetto ad una vicenda di estrema semplicità ricostruttiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il Co sigl