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Ordinanza — n. 6422/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and lacks specific critique of lower court's criminal liability findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6422/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Dimitri Montenero and Patrizio Libero Abbate inadmissible due to a lack of specific legal critique. The appellants argued for a reduction in criminal liability under Article 648 of the Penal Code, but the court found their arguments generic and repetitive of issues already properly addressed by the appellate court. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 648, 648 bis cod. pen.; Appeals lacking specific critique of the lower court's reasoning are inadmissible as they fail to demonstrate a violation of law.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic arguments criminal liability Article 648 penal code Court of Cassazione procedural dismissal specific critique required falsità in certificati

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letti i ricorsi di Dimitri Montenero e Patrizio Libero Abbate nonché la memoria inviata in limine; considerato che i motivi, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti per la fattispecie di cui all'art. 648 bis cod.
Art. 648 bis cod. pen.
Letti i ricorsi di Dimitri Montenero e Patrizio Libero Abbate nonché la memoria inviata in limine; considerato che i motivi, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti per la fattispecie di cui all'art. 648 bis cod.
art. 648 bis cod. pen
Letti i ricorsi di Dimitri Montenero e Patrizio Libero Abbate nonché la memoria inviata in limine; considerato che i motivi, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti per la fattispecie di cui all'art. 648 bis cod. pen.
art. 648 cod. pen
(per entrambi) e la mancata derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTENERO DIMITRI nato a APRILIA il 21/10/1988 ABBATE PATRIZIO LIBERO nato a APRILIA il 17/01/1991 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Dimitri Montenero e Patrizio Libero Abbate nonché la memoria inviata in limine; considerato che i motivi, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti per la fattispecie di cui all'art. 648 bis cod. pen. (per entrambi) e la mancata derubricazione del fatto nella più lieve ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen. (per il solo Abbate), sono generici poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie - relative al reperimento della Smart sinistrata poi utilizzata per falsificare i dati di quella rubata - chiaramente comprovanti l'integrazione del reato di riciclaggio e la conseguente esclusione della più blanda ipotesi di ricettazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il Co